Opposizione contro il ruolo, Inps, onere della prova

Quanto all’onere della prova, l’art. 2697 c.c. dispone che esso gravi su colui che afferma di essere titolare del diritto che intende far valere. Ciò posto si deve considerare che nei giudizi di opposizione contro il ruolo (disciplinato dall’art. 24 d.lgs n. 46/99) l’Inps – ancorchè formalmente convenuto da parte del ricorrente che contesti la pretesa contributiva – deve ritenersi attore in senso sostanziale, in modo non dissimile da quanto si verifica nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo o ad ordinanza di ingiunzione, onde l’onere probatorio circa l’esistenza della pretesa contributiva dedotta grava a carico dell’ente impositore. Tribunale di Roma, s ..........

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