Opposizione a ordinanza-ingiunzione: facoltà di procedere all’audizione d’ufficio degli agenti accertatori

Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione disciplinato dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e segg., il giudice, sulla base dei poteri concessi dall’art. 23, comma 6, della medesima legge, ha la facoltà, rimessa al suo prudente apprezzamento e sganciata dalla decadenza in cui siano eventualmente incorse le parti nella formulazione delle richieste istruttorie, di procedere all’audizione d’ufficio degli agenti accertatori per verificare la fondatezza della pretesa sanzionatoria, del rapporto e degli atti relativi all’accertamento ed alla contestazione della violazione, o, per converso, dai motivi di opposizione. Il giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, infatti, è regolato, ove non diversamente disposto, dal rito del lavoro, a mente del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7 e pertanto, in base all’art. 421 c.p.c., non sussiste alcuna preclusione istruttoria a procedere d’ufficio all’ascolto dei verbalizzanti ogni qual volta ciò si renda necessario ai fini di un approfondimento funzionale alla decisione sull’opposizione (la SC giudica pertanto non fondate le censure dedotte avverso la prova testimoniale espletata nel giudizio di merito).
 
 
Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 3.11.2021, n. 31246