Decreto milleproroghe in materia di Giustizia: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale
Nella Gazzetta Ufficiale del 30.12.2021, n. 309 è stato pubblicato il d.l. n. 228 del 30.12.2021, recante Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi.
Si riporta di seguito il testo dell’art. 16.
- Le disposizioni di cui all’articolo 221, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8
e 10 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche’ le
disposizioni di cui all’articolo 23, commi 2, 4, 6, 7, 8, primo,
secondo, terzo, quarto e quinto periodo, 8-bis, primo, secondo, terzo
e quarto periodo, 9, 9-bis e 10, e agli articoli 23-bis, commi 1, 2,
3, 4 e 7, e 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in materia
di processo civile e penale, continuano ad applicarsi fino alla data
del 31 dicembre 2022. - Le disposizioni di cui all’articolo 23, commi 8, primo, secondo,
terzo, quarto e quinto periodo, e 8-bis, primo, secondo, terzo e
quarto periodo, e all’articolo 23-bis, commi 1, 2, 3, 4 e 7, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, non si applicano ai
procedimenti per i quali l’udienza di trattazione e’ fissata tra il
1° gennaio 2022 e il 31 gennaio 2022. - Il termine di cui all’articolo 27, comma 1, primo periodo, del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni,
dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle
udienze da remoto nel processo tributario, e’ ulteriormente prorogato
al 31 marzo 2022. - All’articolo 75, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021 n.
73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.
106, relativo all’esercizio dell’attivita’ giurisdizionale e alla
semplificazione delle attivita’ di deposito di atti, documenti e
istanze nei procedimenti penali militari, le parole: «Limitatamente
al periodo di vigenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19,»
sono sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2022». - All’articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge 23 luglio 2021,
n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021,
n. 126, relativo alla trattazione da remoto delle cause nel processo
amministrativo, le parole «Fino al 31 dicembre 2021» sono sostituite
dalle seguenti: «Fino al 31 marzo 2022». - Il termine di cui all’articolo 26, comma 1, del decreto-legge 28
ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 2020, n. 176, relativo allo svolgimento delle adunanze e
delle udienze dinanzi alla Corte dei conti, e’ ulteriormente
prorogato al 31 marzo 2022. - I termini di cui all’articolo 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, relativi a misure urgenti per
contrastare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli
effetti in materia di giustizia contabile, sono prorogati al 31 marzo.