Fermo amministrativo, ipoteca esattoriale, opposizione, termini

Va confermata la natura dell’opposizione al preavviso di iscrizione ipotecaria quale azione di accertamento negativo escludendone, pertanto, la natura di atto esecutivo. Tale principio è applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all’ipoteca esattoriale di cui all’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, in relazione alla quale le Sezioni Unite di questa Corte (S.U. n. 19667 del 18/09/2014) hanno affermato che «l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria»; ne discende che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria (e/o dell’iscrizione del fermo), che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c. e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo del credito, sfuggono ai termini perentori di decadenza previsti dalla suddetta norma per la loro proposizione.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.7.2021, n. 12728