Ingiunzione fiscale, contenuti del giudizio di opposizione

Il c.d. procedimento di ingiunzione fiscale (di cui al R.D. n. 639/1910) è un procedimento speciale per la riscossione dei tributi che si pone come alternativa eccezionale al procedimento monitorio ordinario disciplinato dal codice civile. Posto che il giudizio di opposizione all’ingiunzione è un giudizio di accertamento negativo della pretesa creditoria manifestata nell’ingiunzione impugnata e l’ingiunzione è un atto idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza o meno della pretesa creditoria (di talché il giudizio di opposizione non è circoscritto alla verifica della legittimità formale dell’ingiunzione, ma investe, a prescindere da una domanda espressa in tal senso, il merito della pretesa creditoria), l’ingiunzione di cui al citato regio decreto, perduta la funzione di precetto e di titolo esecutivo, a seguito dell’art. 130, comma 2, del d.p.r. n. 43/1988, ha conservato la residuale funzione di atto impositivo con efficacia accertativa della pretesa erariale, come tale idoneo ad introdurre un giudizio sulla debenza dell’imposta per cui, nel giudizio di opposizione all’ingiunzione, l’Amministrazione, che sul piano dell’onere della prova assume la posizione di attore in senso sostanziale, ove ne chieda la conferma, avanza una domanda consistente nel veder riconosciuto, in tutto o in parte, il diritto di recupero così azionato; ne consegue che la cognizione del giudice non può limitarsi alla verifica dei presupposti formali di validità dell’atto impositivo, ma deve estendersi al merito della pretesa erariale in esso espressa, sulla cui fondatezza egli è comunque tenuto a statuire, anche a prescindere da una specifica richiesta in tal senso, e sulla base degli elementi di prova addotti dall’ente creditore e contrastati dal soggetto ingiunto.

Tribunale di Milano, sentenza del 1.7.2021