Azione revocatoria: no alla mediazione obbligatoria

Va enunciato il seguente principio di diritto: l’azione revocatoria, non vertendo sulla qualificazione e attribuzione di diritti reali, avendo solo l’effetto di rendere insensibile, nei confronti dei creditori, l’atto dispositivo a contenuto patrimoniale del debitore, senza incidere sulla validità “inter partes” dell’atto stesso, non rientra fra le controversie assoggettate, a norma del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, art. 5, comma 1 bis, al tentativo obbligatorio di conciliazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 23.9.2021, n. 25855