Il temperamento del principio dell’inappellabilità delle sentenze emesse dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro

Le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all’art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell’art. 113, comma 2, c.p.c. Pertanto, in base al combinato disposto dagli artt. 339 terzo comma e 113 secondo comma c.p.c. sono da ritenersi inappellabili tutte le sentenze pronunciate dal giudice di pace in controversie non eccedenti il valore di millecento euro, non rilevando il fatto che queste siano pronunciate secondo diritto o equità. Tuttavia, questo principio dell’inappellabili ..........

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