La vittima di un sinistro stradale è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile (anche se già risarcita o in caso di diritto prescritto o estinto)

In tema di sinistri stradali, il trasportato è incapace a testimoniare, stante il divieto di cui all’art. 246 c.p.c., siccome portatore di un interesse diretto alla partecipazione al giudizio. Difatti, la vittima di un sinistro stradale, anche se già risarcita, è incapace a deporre nel giudizio pendente tra altra vittima e il responsabile, in considerazione del fatto che sussiste sempre in capo alla vittima di incidente stradale un interesse giuridico, e non di mero fatto, all’esito della lite introdotta da altro danneggiato contro un soggetto potenzialmente responsabile nei confronti del testimone. Invero, anche quando il diritto del testimone sia prescritto o sia estinto per adempimento o rinuncia, egli potrebbe pur sempre teoricamente intervenire nel giudizio proposto nei confronti del responsabile per far valere il diritto al risarcimento di danni a decorso occulto, o lungolatenti, o sopravvenuti all’adempimento e non prevedibili al momento del pagamento, danni che sfuggono tanto alla prescrizione (che non decorre con riguardo ai danni ignorati e non conoscibili dalla vittima), quanto agli effetti del c.d. diritto quesito, quando non siano stati prevedibili al momento dell’adempimento o della rinuncia.

Tribunale di Roma, sentenza del 22.6.2021, n. 10835