Regolamento di confini, convenuto, deduzione in appello dell’acquisto per usucapione della proprietà perché rientrante nel proprio confine

Deve affermarsi, simmetricamente a quanto si sostiene con riguardo alle azioni relative alla proprietà ed agli altri diritti reali di godimento, in tema di limiti alla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, non viola il divieto di “ius novorum”, fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate, la deduzione in sede di gravame, da parte del convenuto in azione di regolamento di confini, dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte perché rientrante nel proprio confine, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, contestando l’estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall’attore. Tale conclusione deriva dalla considerazione che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 17.9.2021, n. 25197