Termini per impugnare mensili o annuali, computo

Per i termini mensili o annuali – fra i quali è compreso quello di decadenza dall’impugnazione ex art. 327 c.p.c. – si osserva, a norma degli artt. 155 comma 2 c.p.c. e 2963 comma 4 c.c., il sistema della computazione non ex numero” bensì ex nominatione dierum, nel senso che il decorso del tempo si ha indipendentemente dal numero di giorni compreso nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello iniziale; analogamente si deve procedere quando il termine di decadenza interferisca con il periodo di sospensione feriale dei termini. In tal caso, infatti, al termine annuale di decadenza dal gravame devono aggiungersi 46 giorni computati ex numeratione dierum, ai sensi del combinato disposto degli artt. 155 comma 1 c.p.c. e 1 comma 1 della legge n. 742 del 1969, non dovendosi tenere conto dei giorni compresi tra il primo agosto e il 15 settembre di ciascun anno per effetto della sospensione feriale dei termini processuali nel periodo feriale. Nessuna rilevanza ha, ai fini del detto calcolo, la riduzione – ex art. 327 c.p.c. come modificato dalla L. 69 del 2009 – da un anno a sei mesi del termine per impugnare, atteso che il criterio di computo ex nominatione dierum vale anche per i termini mensili, e che è indubbio che, alla scadenza del termine di sei mesi, nel caso – quale quello di specie – in cui lo stesso termine sia stato sospeso per effetto della L. 742/1969, vanno – ex numeratione dierum – aggiunti i giorni di avvenuta sospensione.

Tribunale di Milano, sentenza del 14.6.2021