No all’incapacità a testimoniare se il teste ha già ottenuto il risarcimento

Posto che ai sensi dell’art. 246 c.p.c. “non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”, non ricorre tale presupposto qualora il teste abbia già ottenuto il risarcimento del danno e, pertanto, non abbia alcun interesse alla partecipazione del giudizio.

Tribunale di Roma, sentenza del 14.6.2021, n. 10377