Sindacabilità degli arbitrati in materia contrattuale

L’interpretazione data dagli arbitri al contratto e la relativa motivazione sono sindacabili, nel giudizio di impugnazione del lodo per nullità, soltanto per violazione di regole di diritto, sicchè non è consentito al giudice dell’impugnazione sindacare la logicità della motivazione (ove esistente e non talmente inadeguata da non permettere la ricostruzione dell’iter logico seguito dagli arbitri per giungere a una determinata conclusione), nè la valutazione degli elementi probatori operata dagli arbitri nell’accertamento della comune volontà delle parti [Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 17.2.2014, n. 3700].

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