Istanze istruttorie non accolte, mancata riproposizione in sede di precisazione delle conclusioni: non riproponibili in grado di appello

Le istanze istruttorie, a fronte del mancato accoglimento da parte del giudice di prime cure, se non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni nel giudizio di primo grado, devono ritenersi tacitamente rinunciate in primo grado e non riproponibili in grado di appello.

Tribunale di Milano, sentenza del 7.6.2021, n. 4826