Testimonianza, prova ammessa oltre i limiti di cui all’art. 2721 c.c., conseguenze

In tema di prova testimoniale, i limiti di valore, sanciti dall’art. 2721 c.c., non attengono all’ordine pubblico, ma sono dettati nell’esclusivo interesse delle parti private, con la conseguenza che, qualora, in primo grado, la prova venga ammessa oltre i limiti predetti, essa deve ritenersi ritualmente acquisita, ove la parte interessata non ne abbia tempestivamente eccepito l’inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita per la prima volta in appello (neppure dalla parte che sia rimasta contumace nel giudizio di primo grado) o, a maggior ragione, nel giudizio di legittimità.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 25.8.2021, n. 23431