La differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risiede nella prorogabilità o meno dei primi

La chiara formulazione degli artt. 153 e 154 c.p.c. e una interpretazione “costituzionalmente orientata” anche di tali norme nel rispetto della “ragionevole durata” del processo, portano a sostenere che la differenza tra termini “ordinatori” e termini “perentori” risieda nella prorogabilità o meno dei primi, perchè mentre i termini perentori non possono in alcun caso “essere abbreviati o prorogati, nemmeno sull’accordo delle parti” (art. 153 c.p.c.), in relazione ai termini ordinatori è consentito, di contro, al giudice la loro abbreviazione o proroga, finanche d’ufficio, sempre però “prima della scad ..........

L'articolo completo e' riservato agli abbonati.
Login .:. Abbonati ora .:. Richiedi articolo
Visualizza
Nascondi