Procedimento cautelare e di merito, riconvenzionale, appello incidentale e chiamata del terzo: serve una nuova procura alle liti?

Ciò che accomuna le ipotesi della riconvenzionale, dell’appello incidentale e della chiamata del terzo, anche in garanzia impropria, è che essi attengono alla posizione del convenuto, e, dunque, alla linea difensiva che il suo difensore intende perseguire al fine di esperire tutte le azioni necessarie o utili per il conseguimento del risultato a tutela dell’interesse della parte assistita. In altri termini, le eterogenee ipotesi precedentemente menzionate hanno un tratto comune, il quale consiste in ciò, che esse si collocano dal versante della definizione della strategia di difesa da parte del difensore del convenuto, difensore titolare, come tale, della più ampia discrezionalità tecnica nell’impostazione della lite, con conseguente facoltà di scelta, in relazione anche agli sviluppi della causa, della condotta processuale ritenuta più rispondente agli interessi del cliente, sebbene con il limite del divieto di compiere atti che importino disposizione del diritto in contesa, quali transazioni, rinunce o confessioni. Esigere dal difensore che intenda proporre una domanda riconvenzionale o un appello incidentale, ovvero chiamare in causa un terzo, nelle ipotesi di cui si è detto, una ulteriore procura, in breve, per frapporre un limite all’esercizio del diritto di difesa tecnica, che al difensore compete amministrare. Ma tale esigenza può essere evidentemente predicabile anche con riguardo all’attore, anzitutto laddove egli si trovi collocato in posizione sostanzialmente speculare rispetto a quella del convenuto: si intende far riferimento al caso considerato dall’art. 269 c.p.c., comma 3, della chiamata in causa del terzo indotta dalle difese svolte dal convenuto nella comparsa di risposta.

Poiché il giudizio di merito è autonomo rispetto a quello cautelare, non solo nel primo possono essere formulate domande nuove rispetto a quanto dedotto nella fase cautelare, ma nemmeno vi è necessaria coincidenza soggettiva tra le parti del primo e quelle del secondo, con la conseguenza che nella fase di merito ben possono intervenire ulteriori parti, sia in via adesiva che autonoma, sia a seguito di chiamata in causa, a condizione che le loro pretese siano collegate al rapporto dedotto in giudizio. Del resto la procura alle liti conferita in termini ampi ed onnicomprensivi è idonea, in base ad un’interpretazione costituzionalmente orientata della normativa processuale attuativi dei principi di economia processuale, di tutela del diritto di azione nonché di difesa della parte ex artt. 24 e 111 Cost., ad attribuire al difensore il potere di esperire tutte le iniziative atte a tutelare l’interesse del proprio assistito, ivi inclusa la chiamata del temo al quale ritenga comune la causa. Deve, quindi, confermarsi il principio di diritto in base al quale la procura alle liti conferisce al difensore il potere di proporre tutte le domande che non eccedano l’ambito della lite originaria, sicché in essa rientra anche la facoltà di chiamare un terzo in causa, quale corresponsabile o responsabile esclusivo dell’evento dannoso ovvero di altra situazione collegata con la domanda originaria nel suo ambito oggettivo.

Cassazione civile, sezioni sesta, ordinanza del 5.8.2021, n. 22380