L’opposizione all’esecuzione in caso di esecuzione promossa sulla base di un titolo esecutivo

Qualora l’esecuzione venga promossa sulla base di un titolo esecutivo di formazione giudiziale (abbia esso o meno valore di giudicato), il debitore può solo dedurre il difetto del titolo esecutivo ed i fatti estintivi o modificativi del diritto consacrato nel titolo verificatisi successivamente alla sua formazione. Ciò in quanto l’opposizione all’esecuzione è rimedio rigorosamente circoscritto alla situazione processuale da cui scaturisce il titolo esecutivo, per cui la pretesa esecutiva azionata in conformità al titolo può essere neutralizzata soltanto con la deduzione dei fatti modificativi, impeditivi o estintivi del rapporto sostanziale successivi alla formazione del titolo e non anche in forza di vizi di nullità del provvedimento, di pretese ragioni di ingiustizia delle decisione che ne costituiscano il contenuto o di circostanze che, in quanto verificate in epoca anteriore, sono state o avrebbero potuto/potrebbero essere fatte ancora valere nel procedimento di cognizione chiuso con il giudicato o tuttora pendente, in virtù del principio che il giudicato copre il dedotto e il deducibile e di quello dell’assorbimento dei vizi di nullità in motivi di gravame.

Tribunale di Roma, sentenza del 23.4.2021