Correzione dell’errore materiale in caso di provvedimenti informatici

Il procedimento di correzione degli errori materiali o di calcolo, previsto dagli artt. 287 e 288 c.p.c., è esperibile non solo per ovviare ad un difetto di corrispondenza tra l’ideazione del giudice e la sua materiale rappresentazione grafica, chiaramente rilevabile dal testo del provvedimento e, come tale, rilevabile “ictu oculi”, ma anche in funzione integrativa, in ragione della necessità di introdurre nel provvedimento una statuizione obbligatoria consequenziale a contenuto predeterminato, ovvero una statuizione obbligatoria di carattere accessorio, anche se a contenuto discrezionale. Può inoltre farsi ricorso a tale procedimento in caso di mero errore di sostituzione del “file” informatico da parte del giudice nel redigere la sentenza. L’errato invio di files informatici estranei alla fattispecie trattata, inoltre, è equiparabile alla ipotesi di lapsus calami quale materiale divergenza tra ideazione del giudice e sua grafica rappresentazione (nel caso in esame il Tribunale con l’ordinanza di correzione ha evidenziato l’esistenza di un errore materiale consistito nell’invio telematico di un contenuto differente rispetto a quello oggetto del giudizio, e dunque costituente mero errore di sostituzione del “file” informatico…e scambio di provvedimenti nella fase di impaginazione. Ha poi inserito l’esatto contenuto della statuizione assunta).

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.6.2021, n. 16087