Quando può aversi condanna diretta del terzo alla rifusione delle spese in favore del creditore procedente?

La condanna diretta del terzo alla rifusione delle spese in favore del creditore procedente può aversi solo nella ipotesi in cui il terzo non abbia reso la dichiarazione ex art. 547 c.p.c., ovvero abbia reso una dichiarazione contestata, con conseguente apertura di giudizio contenzioso (seppur all’interno del medesimo processo esecutivo ex art. 549 c.p.c.) ed ovviamente nella ipotesi in cui l’accertamento si concluda in senso sfavorevole al terzo, in virtù del principio della soccombenza. Negli altri casi non vi potrà mai essere una condanna del terzo alla rifusione delle spese, atteso che nel giudizio il terzo assume la posizione di semplice debitor debitoris, come tale non suscettibile di soccombenza.

Tribunale di Milano, sentenza del 25.3.2021, n. 2563