Causalità e perdita di chance

Al fine della liquidazione del danno patrimoniale da perdita di “chance” la concreta ed effettiva occasione perduta di conseguire un determinato bene, non è una mera aspettativa di fatto, ma un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di valutazione autonoma, che deve tenere conto della proiezione sulla sfera patrimoniale del soggetto.

Come per la causalità ordinaria, anche per la causalità da “chance” perduta (da intendere come possibilità di un risultato diverso e migliore, e non come mancato raggiungimento di un risultato solo possibile), l’accertamento del nesso di causalità materiale implica sempre l’applicazione della regola causale “di funzione”, cioè probatoria, del “più probabile che non”, sicché, in questo caso, la ricorrenza del nesso causale può affermarsi allorché il giudice accerti che quella diversa – e migliore – possibilità si sarebbe verificata “più probabilmente che non”.

La “chance” è quindi una concreta ed effettiva occasione favorevole di conseguire un determinato bene della vita: entro tale ambito, essa è un’entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione di autonoma voce di danno patrimoniale attuale, che va commisurato alla perdita di possibilità di conseguire un risultato positivo, sempre che il danneggiato dimostri – anche in via presuntiva, ma pur sempre sulla base di circostanze di fatto certe e puntualmente allegate – la sussistenza di un valido elemento causale tra il fatto e la ragionevole probabilità della verificazione futura del danno.

Tribunale di Trani, sentenza del 23.04.2021