Patrocinio a spese dello Stato, compenso, tariffe, difesa d’ufficio e ricorso per decreto ingiuntivo

In tema di patrocinio a spese dello Stato, la disposizione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 82, che impone di liquidare l’onorario e le spese al difensore in modo che l’importo non risulti superiore ai valori medi delle tariffe professionali vigenti, va interpretata nel senso che la media dei valori tariffari funge da limite massimo, non nel senso che la liquidazione debba avvenire necessariamente secondo la media delle tariffe, potendo il compenso essere liquidato anche in misura inferiore ad essa, purchè non al di sotto delle tariffe minime.

In tema di difesa d’ufficio, il ricorso al procedimento monitorio costituisce un passaggio obbligato per richiedere la liquidazione dei compensi ai sensi del combinato disposto del D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 82 e 116, sicchè i relativi costi, comprensivi di spese, diritti ed onorari, debbono rientrare nell’ambito di quelli che l’erario è tenuto a rimborsare. Nondimeno, essendo l’ingiunzione emessa verso il debitore e non potendo valere, ove non opposta, quale giudicato nei confronti dello Stato, detto decreto ingiuntivo rileva esclusivamente come mero fatto dimostrativo dell’infruttuoso esperimento delle procedure di recupero dei crediti professionali. Ne consegue che, in mancanza di un vincolo “ex iudicato”, il giudice penale può procedere ad una nuova ed autonoma liquidazione, destinata a sfociare nella formazione di un diverso titolo di pagamento, costituito dal decreto di liquidazione.

Cassazione civile, sezione seconda, ordinanza del 28.5.2021, n. 15006