Eccezione di prescrizione, tempestività

L’eccezione di prescrizione, in quanto eccezione in senso stretto, deve essere sollevata dalla parte convenuta nei termini indicati dagli artt. 166/167 c.p.c. (almeno 20 giorni prima dell’udienza indicata in atto di citazione in caso di fissazione della prima udienza ex art. 168 bis, co.4,c.p.c., o almeno 20 giorni prima dell’udienza fissata dal giudice ex art.168 bis, co.5,c.p.c..). Tribunale di Roma, sentenza del 9.3.2021 Download CondividiPost correlati:Eccezione di interruzione della prescrizione e eccezione di prescrizione, differenze Novembre 26, 2021 Eccezione di incapacità a testimoniare, tempestività Giugno 27, 2024 Eccezione di estinzione del giudizio, ..........

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