Potestas iudicandi in caso di sovrapposizione tra giudizio di separazione e divorzio

Deve ritenersi che i provvedimenti adottati dal giudice del divorzio (anche solo provvisoriamente in fase presidenziale e/o istruttoria), a far data dalla loro decorrenza, assorbono quelli già pronunciati in sede di separazione; ma al tempo stesso il giudice della separazione, nonostante la sopravvenuta pendenza de giudizio di divorzio, continua a conservare comunque la propria potestas iudicandi sulle domande economiche accessorie limitatamente al periodo compreso tra la data di deposito del ricorso per separazione e la data di efficacia dei provvedimenti temporanei divorzili. Resta in ogni caso ferma, poiché esclusiva, la potestas iudicandi del giudice della separazione in ordine alle domande di addebito (nella specie, sopravvenuta la pendenza del giudizio di divorzio avente nell’ambito del quale il Presidente ha pronunciato i relativi provvedimenti temporanei ed urgenti, viene prenso atto della sentenza non definitiva con cui si è pronunciata la separazione personale dei coniugi; il Giudice osserva che la peculiarità della sovrapposizione dei due giudizi sullo status personae determina la necessità di risolvere l’irriducibile contrasto creatosi per la presenza di due giudici chiamati a pronunciarsi sulle stesse domande accessorie contemporaneamente pendenti; tale contrasto deve essere risolto in favore del giudice del divorzio che, quale giudice legittimamente sopravvenuto, è il più idoneo a pronunciarsi sulle questioni personali ed economiche che involgono la tutela dei coniugi e della prole e che pretendono l’adozione di provvedimenti de futuro).

Tribunale di Bari, sentenza del 8.3.2021