Chiamata in garanzia impropria ed estensione della domanda al terzo chiamato

L’assicurazione terza chiamata va soltanto condannata a tenere indenne la parte da quanto da questa dovuto all’attore senza che debba essere condannata al risarcimento diretto nei confronti dell’attore stesso qualora il medesimo attore non abbia domandato l’estensione della propria domanda al terzo chiamato; trattasi difatti di richiesta necessaria in caso di chiamata in garanzia impropria fondata su distinto rapporto contrattuale. Tribunale di Milano, sentenza del 5.3.2021 Download CondividiPost correlati:Chiamata del terzo responsabile e chiamata in garanzia impropria: quando si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo chiama ..........

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