Rito del lavoro: la mancata o generica contestazione rende i conteggi elaborati dall’attore accertati in via definitiva

Nel rito del lavoro, il convenuto ha l’onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall’attore, ai sensi degli art. 167, comma 1, e 416, comma 3, c.p.c., con la conseguenza che la mancata o generica contestazione, rappresentando, in positivo e di per sè, l’adozione di una linea incompatibile con la negazione del fatto, rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice.

Tribunale di Bari, sentenza del 4.3.2021, n. 715