Espropriazione presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali, vincolo di impignorabilità e principio di prossimità della prova

Nell’espropriazione presso terzi nei confronti degli enti locali territoriali è onere del creditore allegare i presupposti di inefficacia del vincolo di impignorabilità impresso ai crediti eventualmente accertati come effettivamente sussistenti verso il tesoriere; pertanto, spetta al giudice dell’esecuzione verificare se le somme così accertate corrispondano o meno a quelle sulle quali è stato impresso il vincolo di indisponibilità ai sensi del D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 159 e non incombe in prima battuta all’ente locale debitore esecutato l’onere di provare di non avere emesso mandati in violazione dell’ordine ivi previsto, ma al creditore procedente allegare fatti specifici a confutazione di tanto, solo allora attivandosi, per il principio di prossimità della prova, l’onere del debitore di provare che, ciononostante, quell’ordine ed ogni altro presupposto di efficacia del vincolo siano sussistenti.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 19.5.2021, n. 13676