Covid: stato di emergenza e DPCM sono illegittimi

In ordine alla violazione dell’ordine imposto con DPCM dell’8/03/2020 per ragioni di igiene e sicurezza pubblica di non uscire se non per ragioni di lavoro, salute o necessità va affermato quanto segue: posto che la delibera dichiarativa dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei Ministri il 31.1.2020 in seguito alla c.d. emergenza da Covid-19 è illegittima per essere stata emanata in assenza dei presupposti legislativi, quanto ai relativi DPCM, trattandosi di atti amministrativi e non legislativi, affermata la illegittimità dei medesimi per contrasto con gli artt. 13 e ss. Cost., oltre che di altre disposizioni legislative, il Giudice deve unicamente procedere alla loro disapplicazione, in ossequio dello stesso dettato dell’art. 5 della legge 2248/1865 all. E, in forza del quale “(…) le autorità giudiziarie applicheranno gli atti amministrativi ed i regolamenti generali e locali in quanto siano conformi alle leggi”. In particolare, dovendosi procedere nella specie alla disapplicazione del DPCM del 08.03.2020, si deve concludere per dichiarazione di inesistenza di alcuna condotta criminosa e si deve conseguentemente pronunciare sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste, nella formula all’evidenza più favorevole al reo, anziché perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato.

Tribunale di Pisa, sentenza del 17.3.2021, n. 419