Sospensione feriale dei termini e cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno

Va affermato il seguente principio di diritto: in tema di sospensione feriale dei termini processuali, con riferimento alle cause relative ai procedimenti di amministrazione di sostegno, l’eccezione alla regola della sospensione dei termini durante il periodo feriale dettata dalla L. n. 742 del 1969, art. 3, per i procedimenti indicati dall’art. 92 dell’ordinamento giudiziario, deve essere applicata a controversia concernente l’autorizzazione del giudice tutelare all’amministratore di sostegno ad agire in nome e per conto dell’amministrato, in riferimento a diritti soggettivi personalissimi, quali la presentazione di domanda per avviare il procedimento di cessazione degli effetti civili del matrimonio dallo stesso contratto.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 13.5.2021, n. 12801