Improcedibilità del ricorso in cassazione per mancata produzione della copia autentica della sentenza con la relata di notificazione e la relativa asseverazione

Il ricorso per cassazione è improcedibile qualora la parte ricorrente dichiari di avere ricevuto la notificazione della sentenza impugnata, depositando, nei termini indicati dall’art. 369 c.p.c., comma 1, copia autentica della sentenza, priva però della relazione di notificazione (ovvero delle copie cartacee dei messaggi di spedizione e di ricezione, in caso di notificazione a mezzo PEC) e di tale documentazione non abbia effettuato la produzione neppure la parte controricorrente.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 10.5.2021, n. 12231