Controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all’interno degli istituti penitenziari, competenza

Nelle controversie relative al rapporto di lavoro delle persone detenute all’interno degli istituti penitenziari, non è applicabile il criterio di competenza territoriale di cui all’art. 413, quinto comma, cod. proc. civ., da intendersi specificamente riferito ai rapporti di lavoro pubblico, mentre sono applicabili i criteri previsti dall’art. 413, secondo comma, cod. proc. civ., svolgendosi tali prestazioni di lavoro – sia pure per il perseguimento dell’obbiettivo di fornire alle persone detenute occasioni di lavoro – nell’ambito di una struttura aziendale finalizzata alla produzione di beni per il soddisfacimento di commesse pubbliche ed anche private, il cui carattere limitato non ne impedisce l’utilizzazione come criterio per radicare la competenza territoriale. Ne consegue che, intercorrendo il rapporto di lavoro con il Ministero della Giustizia, il quale, per il tramite del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria, esercita un ruolo fondamentale su rilevanti aspetti organizzativi dell’attività produttiva realizzata nei singoli istituti, e, quindi, va considerato quale centro di direzione e coordinamento delle strutture aziendali che fanno capo ai singoli istituti, in applicazione del criterio di collegamento stabilito dall’art. 413, secondo comma, cod. proc. civ. costituito dalla sede dell’azienda (ossia del luogo in cui l’azienda viene gestita), sussiste la competenza del Tribunale di Roma, ferma restando l’operatività degli altri due fori alternativi, ivi enunciati, a scelta della parte attrice.

Tribunale di Roma, sentenza del 12.2.2021