Testimonianza, valutazione del giudice: contrasto tra deposizioni ostativo alla certezza necessaria alla decisione e principio dell’onere della prova
Con riferimento all’esame analitico del compendio probatorio (ex art. 116 c.p.c) compiuto dal giudice e, in particolare, sulla valutazione della attendibilità e credibilità delle dichiarazioni rese dai testi, rileva il seguente principio: qualora il giudice del merito ritenga sussistere un insanabile contrasto tra le deposizioni rese dai testimoni in ordine ai fatti costitutivi della domanda, fondando siffatto convincimento non sul rapporto strettamente numerico dei testi, bensì sul dato oggettivo di detto contrasto, ritenuto ostativo al raggiungimento della certezza necessaria alla decisione e, con apprezzamento di fatto congruamente motivato, reputi non superabile il contrasto sulla scorta delle ulteriori risultanze istruttorie, ritenute altresì inidonee a dimostrare la fondatezza della domanda, l’insufficienza della prova si riverbera in danno della parte sulla quale grava l’onere della prova, comportando, conseguentemente, il rigetto della domanda da questa proposta.