Cessazione della materia del contendere ed interesse

L’istituto della cessazione della materia del contendere non ha, com’è noto, fondamento testuale, ma è frutto dell’elaborazione giurisprudenziale e va dichiarata dal giudice quando sopravvenga una situazione che determini l’impossibilità di pervenire alla definizione del giudizio per il venir meno dell’interesse delle parti alla naturale conclusione del giudizio stesso. Essa, infatti elimina – con la ragione del contendere – l’esigenza di ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l’intervento del giudice – che integra, appunto, l’interesse ad agire e contraddire, da accertare in relazione all’azione ed alle eccezioni (o, comunque, alle difese) fatte valere – con la conseguenza che si verifica tutte le volte in cui venga meno – con la materia controversa -qualsiasi posizione di contrasto tra le parti, ma non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o alla pretesa sostanziale [Tribunale di Bari, sezione lavoro, sentenza del 16.1.2014].

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