Litisconsorzio tra danneggiato, assicurato e garante

Il litisconsorzio necessario che si viene ad instaurare, in ipotesi di chiamata in causa in garanzia dell’assicuratore della responsabilità civile, tra danneggiato, assicurato e garante – per cui l’impugnazione del garante (o comunque di uno dei tre anzidetti soggetti) giova anche all’assicurato (o comunque anche agli altri soggetti implicati) – opera pienamente sul piano processuale (indipendentemente dalla qualificazione della garanzia come propria o impropria, che ha valore puramente descrittivo ed è priva di effetti ai fini dell’applicazione degli artt. 32,108 e 331 c.p.c., e non solo se il convenuto abbia scelto soltanto di estendere l’efficacia soggettiva, nei confronti del terzo chiamato, dell’accertamento relativo al rapporto principale, ma anche quando abbia, invece, allargato l’oggetto del giudizio, evenienza, quest’ultima, ipotizzabile allorchè egli, oltre ad effettuare la chiamata, chieda l’accertamento dell’esistenza del rapporto di garanzia ed, eventualmente, l’attribuzione della relativa prestazione), ma non pienamente su quello sostanziale, nel senso che i singoli rapporti giuridici rimangono distintamente soggetti alle vicende che li riguardano, come – segnatamente – quelle che determI.no la disposizione delle posizioni di diritti/obblighi. Ciò posto va precisato che l’atto dispositivo del rapporto principale compiuto stragiudizialmente dal garantito nella pendenza del termine per impugnare la decisione a lui sfavorevole su quel rapporto con un atto di accettazione della stessa espresso o tacito è produttivo di effetti solo nel rapporto fra garantito e pretendente”, con la conseguenza che – nel caso di impugnazione della decisione sul rapporto principale da parte del garante, ferma la legittimazione di entrambi detti soggetti – detta acquiescenza vincolerà l’atteggiamento processuale del garantito nel processo di impugnazione introdotto dal garante in cui comunque dev’essere coinvolto per la discussione sul rapporto principale. In tal caso il garantito, naturalmente, non potrà pentirsi e non potrà giovarsi dell’eventuale decisione favorevole sul rapporto principale che il garante potrà ottenere.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.5.2021, n. 11724