Responsabilità del sanitario per somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2: ecco il testo pubblicato in Gazzetta Ufficiale

Nella Gazzetta Ufficiale del 31.5.2021, n. 128, è stato pubblicato il testo della Legge n. 76 del 28.5.2021, di conversione del d.l. n. 44 del 1.4.2021, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Si riporta il testo degli artt. 3 e 3bis, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale.

ART. 3 (Responsabilita’ penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2)

  1. Per i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV -2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la punibilita’ e’ esclusa quando l’uso del vaccino e’ conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorita’ e alle circolari pubblicate nel sito internet istituzionale del Ministero della salute relative alle attivita’ di vaccinazione.

ART. 3 BIS (Responsabilita’ colposa per morte o lesioni
personali in ambito sanitario durante lo stato di emergenza
epidemiologica da COVID-19).

1. Durante lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successive proroghe, i fatti di cui agli articoli 589 e 590 del codice penale, commessi nell’esercizio di una professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza, sono punibili solo nei casi di colpa grave.


2. Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravita’, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-CoV-2 e sulle terapie appropriate, nonche’ della scarsita’ delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all’emergenza.