Cause inscindibili e termine per reiterare la notifica

Il giudice, in ipotesi di cause inscindibili, trattandosi di litisconsorzio necessario, e dunque di lite inscindibile, anche in sede di appello, a prescindere dal rito applicabile, deve concedere un termine alla parte per reiterare la notifica e deve assegnare alla parte il termine ai sensi dell’art. 331 c.p.c.; difatti il termine assegnatole dal giudice ai sensi dell’art. 331 c.p.c., è automaticamente interrotto e, in applicazione analogica dell’art. 328 c.p.c., comincia a decorrere un nuovo termine, di durata pari a quella iniziale, indipendentemente dal momento in cui l’evento interruttivo si è verificato. E’ tuttavia onere della parte notificante riattivare con immediatezza il processo notificatorio, senza necessità di apposita istanza al giudice “ad quem”. Solo nel caso in cui, per ragioni eccezionali, di cui la stessa parte deve fornire la prova, tale termine risulti insufficiente ad individuare le persone legittimate a proseguire il giudizio, è consentito chiedere al giudice la rimessione in termini ai sensi dell’art. 153 c.p.c., comma 2.

Cassazione civile, sezione terza, ordinanza del 15.4.2021, n. 9946