Azione revocatoria e sospensione necessaria

Quando oggetto dell’azione revocatoria ordinaria è una “res” litigiosa, la definizione dell’eventuale controversia sull’accertamento del credito non costituisce l’antecedente logico-giuridico indispensabile della pronuncia sulla domanda revocatoria, sicché il giudizio relativo a tale domanda non è soggetto a sospensione necessaria ai sensi dell’art. 295 cod. proc. civ., neppure in generale ponendosi il conflitto pratico tra giudicati che tale norma intende evitare, in quanto l’accertamento svolto “incidenter tantum” dal giudice dell’azione revocatoria in ordine al credito contestato è esclusivamente finalizzato ad ottenere l’inefficacia dell’atto pregiudizievole alle ragioni del creditore, ma non costituisce titolo sufficiente per procedere ad esecuzione nei confronti del terzo acquirente.

Tribunale di Lecce, sentenza del 22.1.2021