Indicazione dei testimoni senza formulare alcun capitolo di prova: inammissibile la richiesta per la prima volta in appello dell’ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova

Qualora l’attore, con l’atto di citazione in primo grado (nella specie avanti al Giudice di Pace), si sia limitato ad indicare i testimoni, senza formulare alcun capitolo di prova, con  domanda quindi correttamente rigettata dal primo giudice, e solamente nell’atto di citazione in appello, per la prima volta, abbia richiesto l’ammissione della prova per interpello e testi sui capitoli di prova con indicazione dei testi, va affermato che tali istanze siano inammissibili in quanto, ai sensi dell’art. 345 c.p.c., nel giudizio di appello non sono ammessi nuovi mezzi di prova (e nella specie l’appellante non ha provato, ma neppure allegato, di non averli potuti proporre nel giudizio di primo grado per causa a sè non imputabile, ai sensi del citato art. 345 c.p.c.).

Tribunale di Milano, sentenza del 21.1.2021, n. 386