Covid e concordato preventivo: la modifica all’art. 180 l.f. è applicabile ai procedimenti in corso

Posto che l’art. 180 l.f. é stato modificato dall’articolo 3, comma 1-bis, lettera a), del D.L. 7 ottobre 2020, n. 125, convertito, con modificazioni, dalla Legge 27 novembre 2020, n. 159, la detta legge modificativa non contiene alcuna norma transitoria volta a chiarire l’ambito di applicazione, con conseguente operatività dei principi generali. Va pertanto al riguardo seguito l’orientamento che ha qualificato le norme contenute nella legge fallimentare, oggetto a partire dal 2006 di numerosi interventi di modifica, quali norme processuali, applicabili pertanto anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della novella normativa, tenuto conto del noto principio tempus regit actum. D’altronde, tale interpretazione risulta maggiormente compatibile con la ratio della modifica, legata alla situazione di crisi economica per le imprese determinata dall’emergenza epidemiologica da covid-19, come evidente dalla lettura dell’incipit del testo normativo. La soluzione da prediligere è quindi quella di ritenere le modifiche applicabili alle procedure pendenti in cui non si sia esaurita la fase della omologazione (o della inammissibilità).

Tribunale di Bari, decreto del 18.1.2021