Appello, deposito in originale di documento la cui copia è stata prodotta in primo grado

In tema di appello, non costituisce “nuova” produzione ai sensi dell’art. 345, comma 3, cod. proc. civ. il deposito in originale di un documento la cui copia è stata prodotta nel giudizio di primo grado, trattandosi della regolarizzazione formale del precedente deposito tempestivamente avvenuto.

Tribunale di Lecce, sentenza del 15.1.2021