Azione di rivendicazione: questa la prova richiesta.

Nell’azione di rivendicazione, l’onere della prova (il cui rigore discende dalla rilevanza che si attribuisce al possesso, oltrechè dal generale principio sub art. 2697 cc) non può dirsi assolto con la mera dimostrazione dell’esistenza di un titolo di acquisto derivativo in capo all’attore, occorrendo viceversa che il rivendicante dia altresì la prova della titolarità del diritto di proprietà nel precedente o nei precedenti suoi danti causa, fino a risalire ad un acquisto a titolo originario, ovvero non dimostri l’avvenuto compimento della usucapione in suo favore, in caso contrario dovendosi risolvere il conflitto in base al principio “melior est con ..........

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