Prova liberatoria ex art. 2051 c.c.: è storico – critica.

La prova liberatoria richiesta all’ente gestore o proprietario della strada cui si applichi l’art. 2051 c.c. non è una prova diabolica, ma semplicemente storico-critica: da un lato, infatti, allo stesso è dato dimostrare che il comportamento di un terzo o dello stesso danneggiato hanno causato in via esclusiva il danno; dall’altro è possibile dimostrare l’adozione di tali forme organizzative di controllo, a distanza o mediante convenzioni o costituzioni di reti con altre autorità od enti, e quindi attribuire al fortuito quell’evento così repentino ed improvviso che trascenda ogni possibilità di controllo [Tribunale di Termoli, sentenza del 6.2.2014].

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