Opposizione a decreto ingiuntivo e compensazione giudiziale

Quanto alla compensazione giudiziale si osserva che essa è ammessa solamente se il credito opposto sia, oltre che esigibile ed omogeneo al controcredito, anche di pronta e facile liquidazione. La mancanza di tale condizione, che si verifica non solo quando il controcredito sia incerto nel suo ammontare ma anche qualora ne sia contestata l’esistenza, comporta la necessità di un suo accertamento mediante istruttoria (richiesta dalla parte). Sicché, qualora tale accertamento non consente di configurare l’estinzione dell’obbligazione, il giudice può disattendere la relativa eccezione dovendo la parte far valere il suo credito con autonoma domanda. Ciò posto, nella specie parte opponente ha avanzato domanda riconvenzionale diretta all’accertamento del proprio credito vantato nei confronti del condominio opposto. È noto, infatti, che il debitore-opponente riveste, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la qualità sostanziale di convenuto, trattandosi del soggetto nei confronti del quale il creditore- ricorrente ha proposto domanda di condanna, per cui vanno ad esso pienamente riconosciute tutte le facoltà processuali che spettano al convenuto, ivi compresa la facoltà di proporre domande riconvenzionali, che il giudice prenderà in considerazione secondo gli ordinari canoni. Ebbene, in tale ipotesi, il giudice dovrà decidere sul credito opposto in compensazione, anche allorché non sia di facile e pronta liquidazione, se fatto valere con domanda riconvenzionale e non ecceda la sua competenza per materia o valore.

Tribunale di Roma, sentenza del 16.12.2020, n. 17995