Patrocinio a spese dello Stato: retroattività degli effetti dell’ammissione al momento dell’istanza

Deve ribadirsi che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 109, gli effetti dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato decorrono dalla data in cui l’istanza è stata presentata (o è pervenuta all’ufficio del magistrato) o dal primo atto in cui interviene il difensore, se l’interessato fa riserva di presentare l’istanza e questa è presentata entro i venti giorni successivi. La norma sancisce – in sostanza – la retroattività degli effetti dell’ammissione al momento in cui la parte ne abbia fatto istanza. Peraltro, far risalire gli effetti della delibera di ammissione alla data della sua adozione finirebbe per pregiudicare illogicamente i diritti dell’istante per un fatto che non potrebbe essergli addebitato, facendo dipendere il diritto al beneficio del gratuito patrocinio dalla maggiore o minore durata dell’esame della richiesta da parte dell’Ordine professionale, in una fase su cui la parte (o il suo difensore) non ha alcuna possibilità di influire.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2021, n. 3050