Principi informatori della materia, nozione

I principi informatori della materia non corrispondono a singole norme regolatrici della materia né alle regole, accessorie e contingenti, che non la qualificano nella sua essenza, ma costituiscono enunciati desumibili dalla disciplina positiva che qualificano la stessa fisionomia giuridica del rapporto controverso (caso di appellabilità della sentenza del giudice di pace nei ristretti limiti di cui all’art. 339 comma 3 c.p.c., ovvero esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia).

In tema di giudizio di equità, il ricorso che denunci la violazione di un principio informatore della materia deve con chiarezza indicare specificamente quale sia il principio violato e come la regola equitativa individuata dal giudice di pace si ponga in contrasto con esso, trattandosi di principi che – non essendo oggettivizzati in norme – devono essere prima individuati da chi ne lamenta la violazione e soltanto successivamente verificati dal giudice di legittimità prima nella loro esistenza e quindi nella loro eventuale violazione.

Tribunale di Milano, sentenza del 27.11.2020