Condominio: la rappresentanza reciproca con legittimazione sostitutiva

In tema di promessa di vendita di un bene immobile indiviso, appartenente a più comproprietari, allorché nell’unico documento predisposto per il negozio non risulti la volontà dei comproprietari di stipulare più contratti preliminari relativi esclusivamente alle singole quote di cui ciascuno di essi è titolare, le dichiarazioni dei promittenti venditori, che costituiscono un’unica parte complessa, danno luogo a un’unica volontà negoziale, sicché sono parti necessarie del giudizio ex art. 2932 cod. civ. tutti coloro che, concorrendo a formare la volontà negoziale della parte promittente, si sono obbligati a prestare il consenso necessario per il trasferimento del bene considerato come un unicum inscindibile e nei cui confronti deve spiegare effetto la sentenza costitutiva.

Peraltro, trattandosi di comproprietari, nei loro rapporti si instaura una forma di rappresentanza reciproca, attributiva a ciascuno di una legittimazione sostitutiva, fondata sulla necessaria tutela del diritto dell’uno contemporaneamente all’analogo diritto dell’altro (Corte di Appello di Roma, sezione quarta, sentenza del 13.2.2013).

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