Esecuzione immobiliare, opposizione di terzo per far valere la proprietà (o altro diritto reale) senza che tali situazioni siano state giudizialmente accertate

In tema di opposizione di terzo ad esecuzione immobiliare, la norma dell’art. 619 c.p.c. legittima il terzo a far valere la proprietà o altro diritto reale sul bene pignorato senza esigere che tali situazioni siano state giudizialmente accertate, con la conseguenza che lo stesso terzo le può far ben valere rispetto ad un bene che assuma di aver già acquistato al momento dell’opposizione per effetto di usucapione, non incidendo, a sua volta, su tale acquisto l’esecuzione del pignoramento immobiliare e potendo, quindi, il termine ventennale utile a consolidarlo venire a maturazione anche successivamente al pignoramento medesimo. La normale efficacia retroattiva erga omnes dell’acquisto per usucapione comporta automaticamente la prevalenza del diritto per come retroattivamente acquistato sulla posizione del creditore pignorante (è sufficiente all’uopo ricordare che l’usucapione compiutasi all’esito di possesso ventennale esercitato da un soggetto privo di titolo trascritto estingue le iscrizioni e trascrizioni risultanti a nome del precedente proprietario (tale effetto estintivo riconducendosi non già ad una presunta usucapio libertatis, bensì all’efficacia retroattiva dell’usucapione stessa), con la conseguenza che il notaio rogante nella successiva vendita del bene compiuta dall’usucapiente non è tenuto a verificare l’esistenza di iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli di data anteriore a quella della trascrizione della sentenza di accertamento dell’intervenuta usucapione.

Tribunale di Roma, sentenza del 18.11.2020