Covid: confermato l’obbligo per la p.a. di esibire i documenti sulla motivazione scientifica dell’obbligo di indossare le mascherine in classe

Circa la generale questione della coerenza scientifica, ragionevolezza e proporzionalità dell’obbligo imposto senza esclusioni di indossare le mascherine in classe a partire dall’età di 6 anni, posto che il decreto presidenziale appellato ordina l’acquisizione, entro termini molto brevi, di molti documenti in cui sarebbe possibile individuare la (esistenza o meno di) motivazione scientifica dell’obbligo di cui al provvedimento contestato (documenti tra cui non dovrà mancare documentazione scientifica concernente l’impatto psico-fisico sugli studenti delle varie classi di età), va rilevato che l’esibizione tempestiva di tutti gli atti richiesti non solo costituisce ineludibile esecuzione dell’ordine del giudice (presidiata, in caso di inottemperanza, da diverse efficaci norme di garanzia), ma rappresenta la base istruttoria minima indispensabile affinché la funzione giurisdizionale possa essere svolta con compiutezza a tutela degli interessi meritevoli (sicché, ad esempio, la circostanza che lo svolgimento della camera di consiglio avverrà in data successiva alla cessazione di efficacia del decreto impugnato al quale, presumibilmente, seguirà altro analogo, non potrà in nessun caso essere addotta quale giustificazione per non esibire tutti gli atti richiesti dal primo giudice, dovendo semmai la PA esibire anche ulteriori documenti scientifici sopravvenuti rispetto all’ordine del decreto presidenziale appellato).

Va confermato che i provvedimenti volti a contrastare la pandemia Covid sono sindacabili in sede giurisdizionale per manifesta irragionevolezza, o per riscontrata mancanza di supporto scientifico ovvero, a maggior ragione, per la contraddittorietà con la documentazione scientifica (in particolare del C.T.S.).

Consiglio di Stato, sezione terza, decreto 22.3.2021, n. 1511