Pignorabilità dei beni facenti parte della comunione legale

In tema di pignorabilità dei beni facenti parte della comunione legale è stato affermato che la natura di comunione senza quote della comunione legale dei coniugi comporta che l’espropriazione, per crediti personali di uno solo dei coniugi, di un bene (o di più beni) in comunione abbia ad oggetto il bene nella sua interezza e non per la metà, con scioglimento della comunione legale limitatamente al bene staggito all’atto della sua vendita od assegnazione e diritto del coniuge non debitore alla metà della somma lorda ricavata dalla vendita del bene stesso o del valore di questo, in caso di assegnazione. Ciò posto va escluso che con tale decisione sia intervenuto un mutamento interpretativo (overruling) idoneo a scardinare un consolidato orientamento giurisprudenziale, che possa avere generato il legittimo affidamento della parte.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 14.1.2021, n. 506