Omessa riproposizione di una domanda o di una eccezione in sede di precisazione delle conclusioni, conseguenze

L’omessa riproposizione di una domanda o di una eccezione in sede di precisazione delle conclusioni integra una presunzione di rinuncia alla stessa, pur non potendosi escludere che, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una inequivoca volontà di insistere sulla domanda o eccezione pretermessa (nella specie il giudice afferma che, applicando alla fattispecie tali principi e tenuto conto che nelle comparse conclusionali e di replica la società convenuta non ha fatto alcun cenno alla responsabilità aggravata dell’attrice, non può che concludersi nel senso che la convenuta abbia rinunciato alla domanda di condanna dell’attrice per responsabilità aggravata in questione).

Tribunale di Milano, sentenza del 4.11.2020, n. 6927