Provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo per infruttuosità dell’espropriazione, strumenti di tutela

Il provvedimento di chiusura anticipata del processo esecutivo ai sensi dell’art. 164 bis disp. att. c.p.c., per infruttuosità dell’espropriazione, non è suscettibile di impugnazione con il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. essendo soggetto all’opposizione agli atti esecutivi; rientrando nell’ambito delle estinzioni atipiche del processo esecutivo, va esclusa la possibilità di proporre, avverso la relativa ordinanza, il mezzo del reclamo ex art. 630 ultimo comma c.p.c.

NDR: in argomento Cass. n. 11116 del 10/06/2020 e n. 7754 del 28.03.2018.

Tribunale di Milano, sentenza del 4.11.2020, n. 6931